Sez. U, Sentenza n. 6068 del 17/10/1983 (Rv. 430874 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ECONOMICI - RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ECONOMICI - RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Con riguardo alla controversia promossa dal dipendente di un ente pubblico economico (nella specie, consorzio di bonifica della maremma etrusca), per contestare la legittimità del licenziamento intimatogli in violazione delle Disposizioni della legge 15 luglio 1966 n. 604, deve escludersi una situazione d'improponibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione, tenuto conto che nell'ordinamento vi sono norme astrattamente idonee a tutelare la posizione fatta valere in giudizio, mentre ogni indagine sulla applicabilità delle stesse al caso concreto investe il fondamento nel merito della domanda medesima, e deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici. (V 1678/81, mass n 412353).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)