Sez. 1, Sentenza n. 1041 del 06/02/1999 (Rv. 523021 - 01)
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Ricevuta bancaria - Natura e funzione - Idoneità a trasferire il credito - Esclusione - Differenze con i titoli di credito e con il contratto di sconto.
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE
Nella categoria dei titoli di credito in senso proprio (pur estensivamente considerata sino a ricomprendervi i cosiddetta "titoli atipici", non previsti da specifiche fonti normative, ma non confliggenti con alcun divieto di legge) non può essere annoverata la cosiddetta ricevuta bancaria, per difetto dei caratteri (coessenziali a detti titoli) della letteralità, dell'autonomia, della incorporazione del diritto nel titolo, della destinazione alla circolazione. La ricevuta bancaria consiste, difatti, in un documento contenente dichiarazioni Scritte, firmate e rilasciate dal creditore con il quale questi attesta di aver ricevuto una somma di danaro versata a mezzo banca a saldo di determinata fattura, e costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo ivi indicato secondo le istruzioni impartite dal cliente, distinguendosi, pertanto, anche rispetto al contratto di sconto, per la inidoneità a trasferire la titolarità del credito e l'eventuale anticipazione del suo importo al cliente (sia pure diminuita degli interessi), e la non correlabilità diretta alla natura del documento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1858
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)