Sez. 3, Sentenza n. 11773 del 01/10/1998 Ud. (dep. 13/11/1998) Rv. 212174 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Distruzione o deturpamento - Accertamento - Spetta al giudice penale - Valutazione della P.A. - Vincolatività per il giudice - Esclusione - Obbligo di motivare adeguatamente sul punto - Sussistenza.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
L'accertamento della esistenza o meno della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi spetta al giudice di merito indipendentemente da ogni valutazione della P.A., ed il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)