Sez. L, Sentenza n. 6164 del 19/06/1999 (Rv. 527703 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Contestazione dell'addebito ex art. 7 stat. lavoro - Contestuale adozione del licenziamento disciplinare - Idoneità della contestazione ai fini del successivo provvedimento di rinnovazione del licenziamento - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Poiché la contestazione dell'addebito disciplinare, al fine di consentire il diritto di difesa, deve essere preventiva rispetto al provvedimento, nel caso in cui con un unico atto si proceda alla contestazione dell'addebito ed alla immediata irrogazione del licenziamento disciplinare, consegue non solo la nullità della sanzione ivi adottata, ma anche l'inidoneità della medesima contestazione a dar vita ad un separato provvedimento riconducibile nello schema previsto dall'art. 7 stat. lavoro, ai fini della validità del successivo provvedimento di rinnovazione del licenziamento.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)