Sez. 1, Sentenza n. 8058 del 24/05/1995 Cc. (dep. 19/07/1995) Rv. 202149 - 01
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Casi - Pena | Pena concordata tra le parti - Obbligo di motivazione del giudice - Motivazione implicita in caso di accoglimento - Sussistenza - In caso di rigetto - Motivazione esplicita - Necessità.
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Casi - Pena
Nel giudizio di appello, quando le parti rinunciano ad ogni altro motivo, ad eccezione di quelli relativi alla pena, che indicano concordemente al giudice (art. 599 comma quarto cod. proc. pen.), se questi consente alla richiesta, è sufficiente che nella motivazione della sentenza faccia comprendere di avere valutato la congruità della pena concordata, senza obbligo di specifica motivazione in ordine alla quantificazione della stessa, in quanto, necessariamente, seppure implicitamente, ritenuta adeguata alla entità del fatto e alla personalità del reato, in conformità ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. Il giudice ha, invece, l'obbligo di spiegare le ragioni del suo dissenso rispetto all'accordo tra le parti quando lo rifiuti ed ordini la citazione per il dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)