Sez. 7, Ordinanza n. 40767 del 17/10/2001 Cc. (dep. 15/11/2001) Rv. 220428 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | In Genere - Accordo delle parti sui motivi di appello - Rinuncia a tutti i motivi diversi da quello relativo alla pena - Obbligo del giudice di motivare in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cpp o all'insussistenza di nullità o inutilizzabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
In tema di c.d. "patteggiamento in appello", il giudice di appello - nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen.- non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, ed essendovi del resto radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., che non riproduce e non richiama la disposizione dell'art.444, comma 2, dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)