Sez. 1, Sentenza n. 2729 del 12/05/1979 (Rv. 399043 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CHIAMATA IN GARANZIA DEL TERZO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CHIAMATA IN GARANZIA DEL TERZO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Il difensore munito di procura per una determinata controversia non puo, in base ad essa, effettuare la chiamata in garanzia di un terzo, introducendo cosi nel processo una nuova e distinta controversia che ecceda i limiti dell'originario rapporto litigioso, salva la prova che la parte, nel rilasciare la procura, abbia inteso autorizzare il difensore a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia. (Conf 1136/77, mass n 384787; (Conf 2017/68, mass n 334061).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)