Sez. L, Sentenza n. 6983 del 20/08/1987 (Rv. 455160 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INTIMAZIONE PER UNA DETERMINATA CAUSA O MOTIVO - SUCCESSIVA INTIMAZIONE PER UNA DIVERSA CAUSA O MOTIVO - EFFICACIA - CONDIZIONE - INESISTENZA DEL SECONDO LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA E LICENZIAMENTO PER RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE DURANTE LO STATO DI MALATTIA DEL DIPENDENTE ED A SUCCESSIVO LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INTIMAZIONE PER UNA DETERMINATA CAUSA O MOTIVO - SUCCESSIVA INTIMAZIONE PER UNA DIVERSA CAUSA O MOTIVO - EFFICACIA - CONDIZIONE - INESISTENZA DEL SECONDO LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA E LICENZIAMENTO PER RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE DURANTE LO STATO DI MALATTIA DEL DIPENDENTE ED A SUCCESSIVO LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO.*
Il datore di lavoro, il quale abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto, nella procedura come nell'esito, rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli Atti di recesso sono in sè astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, perseguito dal datore di lavoro, senza che il secondo licenziamento possa considerarsi inesistente per il solo fatto che non sia stato revocato il primo, ma risultando produttivo di effetti nel caso in cui venga riconosciuto invalido od inefficace il precedente. (nella specie il datore di lavoro, dopo aver intimato il licenziamento del lavoratore per il raggiungimento dell'età pensionabile, il cui effetto risolutivo era risultato differito per effetto della malattia dello stesso, gli comunicava successivamente il licenziamento per superamento del periodo del comporto; la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che l'unico recesso astrattamente idoneo a risolvere il rapporto fosse il primo e non anche il secondo). (V 3878/86, mass n 446716).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)