Sez. L, Sentenza n. 3878 del 11/06/1986 (Rv. 446716 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ASSENZA DEL LAVORATORE - LICENZIAMENTO FONDATO SU UN GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'ASSENZA DA PARTE DEL GIUDICE COME RILEVANTE PER IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - IMMUTAZIONE DEL TITOLO GIURIDICO DEL RECESSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ASSENZA DEL LAVORATORE - LICENZIAMENTO FONDATO SU UN GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'ASSENZA DA PARTE DEL GIUDICE COME RILEVANTE PER IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - IMMUTAZIONE DEL TITOLO GIURIDICO DEL RECESSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nella controversia concernente la legittimità o meno del licenziamento, non dà luogo ad un'illegittima immutazione del titolo del recesso la mera diversità di qualificazione giuridica data dal giudice al fatto dell'assenza del lavoratore, che, originariamente posta a base di un licenziamento per giustificato motivo obiettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, sia poi ritenuta invece rilevante ai fini del recesso, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., per superamento del periodo di comporto, tenuto conto anche delle giornate di assenza non lavorative, ancorché escluse dal periodo di assenza contestato con la lettera di licenziamento. (V 2134/84, mass n 434172; (V 4545/83, mass n 429419; (Conf 2913/85, mass n 440664).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)