Sez. 3, Sentenza n. 8932 del 09/09/1998 (Rv. 518735 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Pronuncia secondo equità - Conseguenze in tema di impugnazione in Cassazione - Portata - Soggezione all'ambito dei poteri di equità, anche delle regole processuali - Esclusione.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
La sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ., può essere impugnata con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., soltanto per violazione dei limiti del giudizio di equità, costituiti dalle norme della Costituzione e dai principi generali dell'ordinamento. Sotto un tal riguardo, il ricorso all'equità attiene - peraltro - solo alla regola sostanziale da applicare alla domanda di attribuzione di un bene della vita (qualificazione della fattispecie e determinazione delle conseguenze), mentre l'equità non investe - invece - in alcun modo le regole processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)