Sez. 3, Sentenza n. 12612 del 16/12/1998 (Rv. 521691 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Giudice di pace - Giudizio secondo equità - Regola di equità sostitutiva, non integrativa, di quella di diritto - Ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Ambito - Violazione della Costituzione e dei principi fondamentali dell'ordinamento - Principi regolatori della materia - Esclusione - Ragioni - Ricorso ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - Inesistenza di qualsiasi motivazione sul procedimento logico intuitivo di individuazione della regola sostanziale applicata - Motivazione meramente apparente o radicalmente ed insanabilmente contraddittoria sul criterio di equità adottato, incidente su punto decisivo della controversia - Ricorso ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE
Nel giudizio secondo diritto il giudice di pace qualifica giuridicamente la fattispecie per individuare la disciplina di diritto applicabile, mentre nel giudizio da decidere secondo equità formula la regola decisoria del caso singolo - sostitutiva, e non integrativa, di quella di diritto, altrimenti sarebbe necessario prima individuare la norma applicabile in astratto, quindi indicare le ragioni della sua inapplicabilità in concreto - che può coincidere con la norma giuridica se conforme all'equità, ma anche in questo caso la violazione denunciabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è soltanto quella di norme costituzionali e di principi generali dell'ordinamento, non già regolatori della materia, perché questo limite, esistente per il conciliatore, non è stato mantenuto dalla legge istitutiva del giudice di pace; invece la sentenza secondo equità del giudice di pace è ricorribile ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., se è inesistente la motivazione sull'"iter", pur se logico - intuitivo e non sillogistico, per individuare la regola sostanziale applicata alla controversia, e 360 n. 5 cod. proc. civ., se l'enunciazione del criterio di equità adottato, pur se applicativo di norme di diritto esplicitamente o implicitamente ritenute corrispondenti all'equità, attenendo ad un punto decisivo della controversia, determina la mera apparenza o la radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)