Sez. 1, Sentenza n. 5187 del 21/09/2000 Cc. (dep. 15/11/2000) Rv. 217350 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Obbligo dell'autorità giudiziaria di provvedervi - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE
Anche se il diritto di farsi assistere da un interprete costituisce una garanzia essenziale per l'esercizio del diritto di difesa dello straniero alloglotta, il corrispondente obbligo per l'autorità giudiziaria di provvedere alla nomina dell'interprete nasce allorché risulti dagli atti o, comunque, processualmente il presupposto della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto se sia altrimenti accertata dall'autorità procedente. (Nella specie, relativa ad avviso dell'udienza di riesame notificato a cittadino rumeno in lingua italiana, la S.C. ha ritenuto non dovuta la traduzione nella lingua dell'imputato, dimorante da anni in Italia, del quale non risultava, dagli atti del processo, la mancata conoscenza della nostra lingua).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)