Sez. 5, Sentenza n. 1310 del 12/05/1995 Cc. (dep. 22/06/1995) Rv. 202252 - 01
Atti processuali - Traduzione degli atti - Interprete - Nomina - In genere | Art. 143 cod. proc. pen. - Obbligo di nomina da parte dell'autorità giudiziaria - Momento in cui sorge l'obbligo - Prospettazione da parte dell'interessato o accertamento della mancanza di conoscenza della lingua italiana - Diritto dello straniero di farsi assistere dall'interprete - Ratio: comprensione del significato dell'accusa e conoscenza delle facoltà processuali per contrastarla - Fattispecie: notifica di decreto penale di condanna -
Atti processuali - Traduzione degli atti - Interprete - Nomina - In genere
L'art. 143 cod. proc. pen. impone all'autorità giudiziaria di provvedere alla nomina dell'interprete o del traduttore, non appena si verifichi la circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto se sia accertata dall'autorità procedente. Lo straniero, pertanto, ha il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'esatto significato dell'accusa formulata nei suoi confronti e di conoscere le facoltà che l'ordinamento processuale gli riconosce per contrastare l'accusa stessa. (Fattispecie relativa alla notifica di decreto penale di condanna).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)