Sez. 4, Sentenza n. 6684 del 12/11/2004 Cc. (dep. 22/02/2005) Rv. 233360 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Ordinanza disposta nei confronti di straniero alloglotta - Traduzione in lingua comprensibile all'interessato - Insorgenza dell'obbligo al momento in cui risulti che lo straniero non comprende la lingua italiana - Incidenza sulla decorrenza dei termini per l'esercizio dei diritti difensivi.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE
L'obbligo di traduzione in una lingua comprensibile allo straniero alloglotta, che sia raggiunto da un'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, sorge nel momento in cui si ha la prova che non è in grado di comprenderne il contenuto, perché la traduzione non inerisce al profilo della perfezione e della validità dell'atto, ma solo a quello della sua efficacia. Ne consegue che il termine per l'esercizio dei diritti di difesa coincide con il momento in cui la traduzione raggiunge il suo scopo, consentendo al destinatario la piena conoscenza del provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)