Sez. 5, Sentenza n. 268 del 12/01/2012 (Rv. 621228 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Mancata esposizione in dichiarazione di eccedenza di imposta - Conseguenze - Diritto alla detrazione - Possibilità - Esclusione - Diritto alla ripetizione dell'indebito - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA, la mancata esposizione della eccedenza di imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l'eccedenza medesima nell'anno successivo, ai sensi dell'art. 30, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, oltre a quello di chiedere il rimborso, nelle ipotesi e nei limiti contemplati dai commi successivi dello stesso articolo, ma non implica che il contribuente, dopo aver versato somme obiettivamente non dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell'indebito, entro i termini e alle condizioni di legge, in quanto la dichiarazione non assume valore confessorio e non costituisce fonte dell'obbligazione tributaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo, in un caso di dichiarazione omessa, l'utilizzo in compensazione di un credito IVA, maturato in virtù del versamento in eccedenza del tributo nel precedente esercizio).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)