Sez. 5, Sentenza n. 17067 del 26/07/2006 (Rv. 592472 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Perdita del diritto ex art. 28 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Diritto al rimborso - Perdita - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In un sistema come quello dell'IVA, caratterizzato dalla neutralità dell'imposta, e cioè dall'obbligo di riversarla per l'operatore che l'incassa, e dalla possibilità di recuperarla per l'operatore che la paga, la perdita di quest'ultima facoltà costituisce un'eccezione alla regola generale. Pertanto, il mancato computo dell'imposta nelle dichiarazioni periodiche e nella dichiarazione annuale comporta la perdita del diritto alla detrazione, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - che prevede l'unica decadenza in tal senso -, ma non la perdita del diritto al rimborso, comunque dovuto in assenza di una norma sanzionatoria al riguardo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)