Sez. 5, Sentenza n. 11640 del 15/05/2013 (Rv. 627904 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito di imposta ex art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Spese assimilabili alla manutenzione ordinaria - Spesa incrementativa del valore dei beni già iscritti a bilancio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Non sussistono le condizioni di riconoscimento del credito di imposta previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo agli investimenti nelle aree svantaggiate, per le spese assimilabili alla manutenzione ordinaria, tali da non integrare i requisiti di spesa incrementati del valore di beni già iscritti a bilancio, senza incidere sul valore degli impianti esistenti, alla stregua di ampliamento, riattivazione o ammodernamento.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)