Sez. L, Sentenza n. 474 del 21/01/1988 (Rv. 457009 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ PER IL LAVORATORE, PER CONDIZIONI FISICHE O PSICHICHE, DI SVOLGERE LE MANSIONI ORIGINARIE - DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE A DIVERSE O NUOVE MANSIONI - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 1256 E 1463 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ PER IL LAVORATORE, PER CONDIZIONI FISICHE O PSICHICHE, DI SVOLGERE LE MANSIONI ORIGINARIE - DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE A DIVERSE O NUOVE MANSIONI - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 1256 E 1463 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La sopravvenuta impossibilità per il lavoratore, per condizioni fisiche o psichiche, di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e alle quali è stato in concreto destinato secondo le esigenze dell'impresa, lungi dal comportare - salvo il caso di espressa previsione specifica di legge o contrattuale - il diritto di ottenere l'assegnazione a diverse o nuove mansioni compatibili con lo stato di minorata capacità, può giustificare il recesso dell'imprenditore, senza che questi di conseguenza abbia l'Onere di provare che nell'azienda non vi sia altro posto per mansioni confacenti alle condizioni del lavoratore, né abbia bisogno di fare controllare l'idoneità fisica del dipendente ai sensi dell'art. 5 stat. Lavoratori, atteso che il contratto di lavoro dà luogo ad un rapporto sinallagmatico in cui la prestazione di ciascuno delle parti trova la sua causa nella prestazione dell'altra e sono quindi applicabili i principi dettati in via generale per ogni tipo di contratto dagli artt. 1256 e 1463 cod. civ.. consegue che la sopravvenuta impossibilità della prestazione da parte del lavoratore - ove si profili di durata indeterminata o indeterminabile e non sia riconducibile ai casi di sospensione legale del rapporto di lavoro ex quali previsti dagli artt. 2110 e 2111 cod. civ. - comporta la risoluzione del rapporto. (V 4294/86, mass n 447060; (Conf 1439/86, mass n 444833).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)