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Sez. 6, Sentenza n. 3654 del 18/10/1995 Cc. (dep. 11/12/1995) Rv. 203321 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere | Annullamento dell'ordinanza applicativa - Rimessione in libertà dell'indagato - Esecutività di tale provvedimento - Annullamento con rinvio dello stesso - Interruzione della sua esecutività - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203321-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere

L'operatività immediata di un provvedimento col quale il Tribunale in sede di riesame annulli l'ordinanza applicativa della misura custodiale e rimetta in libertà l'indagato, deve perdurare sino a quando non intervenga, per effetto di impugnazione, un eventuale provvedimento di segno contrario con carattere irrevocabile. (Affermando siffatto principio la Corte Suprema ha ritenuto che illegittimamente, a seguito di sentenza della Cassazione di annullamento di un'ordinanza di rimessione in libertà emessa in sede di riesame, fosse stato disposto il ripristino dello stato di detenzione, prima ancora che si esaurisse la fase rescissoria dell'impugnazione. In particolare è stato rilevato che in tal modo si era vanificata la portata del principio di cui all'art. 588 comma secondo cui le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo e non si era considerato che la sentenza di annullamento con rinvio non ha carattere di definitività).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 588 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)