Sez. U, Sentenza n. 2648 del 10/07/2025 Cc. (dep. 22/01/2026) Rv. 289227-02
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca - Istanza di revoca formulata dall'erede del proposto - Poteri processuali esercitabili - Medesima posizione del "de cuius" - Ragioni - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di confisca di prevenzione, l'erede del proposto che formula richiesta di revoca del provvedimento ablatorio non è titolare di facoltà processuali non spettanti al suo dante causa, perché egli, dovendo essere individuato secondo la nozione propria del cod. civ., subentra nella medesima posizione giuridica del "de cuius". (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l'erede, nel giudizio di revoca della confisca, possa produrre, a differenza del proposto, prove deducibili da quest'ultimo nel giudizio di prevenzione, ma dal medesimo non dedotte in assenza di cause di forza maggiore).
Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117 com. 1, Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)