Sez. 1, Sentenza n. 6236 del 26/11/2024 Cc. (dep. 14/02/2025) Rv. 287520-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca di prevenzione - Procedimenti disciplinati dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - Revoca - Prova nuova - Nozione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di confisca di prevenzione, nei procedimenti disciplinati dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, costituisce prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, tanto quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, quanto quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, perché formata dopo di essa, ma non
anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del procedimento stesso, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituissero "prova nuova" le dichiarazioni rese al difensore, dopo la formazione del giudicato, da soggetti già sentiti nel procedimento di prevenzione).
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)