Sez. 1, Sentenza n. 6026 del 15/03/2007 (Rv. 596096 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Decreto di espropriazione - Condizione dell'azione - Annullamento - Produzione nel giudizio di cassazione - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Quando nelle more del giudizio di legittimità risulti documentata, come nel caso di produzione all'udienza di discussione della sentenza del giudice amministrativo di annullamento del decreto di esproprio, che è condizione dell'azione di determinazione dell'indennità, una sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente alla definizione del giudizio, e quindi ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)