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Sez. L, Sentenza n. 6532 del 01/12/1982 (Rv. 424164 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - DISCIPLINA EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424164-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - DISCIPLINA EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*

L'art. 24, primo comma della legge 3 giugno 1975 n. 160, il quale richiede per l'Invalidità pensionabile la riduzione della capacità di guadagno a meno di un terzo, non ha efficacia retroattiva, opera dalla data di entrata in vigore della legge (20 giugno 1975) e non è applicabile, nei giudizi pendenti, a situazioni determinatesi prima di tale entrata in vigore; pertanto, uno stato invalidante che prima del 20 giugno 1975 abbia ridotto la capacità di guadagno all'aliquota di meno della metà, è produttivo di diritto a pensione, secondo i criteri dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 nel testo risultante dalla citata sentenza della Corte costituzionale, indipendentemente dalla data della domanda giudiziale. (Conf 3529/81, mass n 414135; (Conf 5876/80, mass n 400683; (Conf 4977/80, mass n 408850).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)