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Sez. 2, Sentenza n. 4280 del 17/11/1976 (Rv. 382983 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - RICHIESTA DA PERSONA DIVERSA DALLA PARTE O DAL DIFENSORE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - IRREGOLARITA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1976-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382983-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - RICHIESTA DA PERSONA DIVERSA DALLA PARTE O DAL DIFENSORE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - IRREGOLARITA - SANATORIA.*

Il fatto che la notificazione del ricorso per Cassazione venga richiesta all'ufficiale giudiziario da persona diversa dalla parte o dal difensore munito di procura per il giudizio di Cassazione non costituisce motivo di inammissibilita del ricorso sotto il profilo del difetto di legittimazione, ma concreta solo un'irregolarita della notificazione, sanabile con la Costituzione della controparte. (Conf 2415/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)