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Sez. 2, Sentenza n. 407 del 26/01/1985 (Rv. 438623 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI NOTIFICAZIONE - LEGITTIMAZIONE - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE ESEGUITA AD ISTANZA DI PERSONA NON RAPPRESENTANTE DELLA PARTE - INESISTENZA - SANATORIA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438623-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI NOTIFICAZIONE - LEGITTIMAZIONE - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE ESEGUITA AD ISTANZA DI PERSONA NON RAPPRESENTANTE DELLA PARTE - INESISTENZA - SANATORIA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE.*

La legittimazione a presentare l'istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ., alla parte ovvero al suo difensore munito di procura, e, come tale, abilitato a svolgere tutte le attività non riservate personalmente alla parte stessa, con la conseguenza che la notificazione dell'atto effettuata a istanza di chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo in alcun modo riferibile a questa, è inesistente come atto di tale soggetto ed è, quindi, insuscettibile di sanatoria. (nella specie, in applicazione del surriportato principio, è stato ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione in quanto notificato ad istanza del difensore che aveva assistito la parte nel giudizio d'appello, e che aveva ricevuto procura speciale solo per tale giudizio). (Conf 1174/83, mass n 425957; (Conf 931/81, mass n 411453; (Conf 4292/81, mass n 414977; (Conf 2614/81, mass n 413387; (Conf 1/79, mass n 396004; (Conf 1613/75, mass n 375208; (Conf 2002/68, mass n 334038; (contra 4280/76, mass n 382983).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)