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Sez. 3, Sentenza n. 22883 del 30/10/2007 (Rv. 600388 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO | Giudicato di assoluzione - Effetti preclusivi - Condizioni - Limiti - Sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non costituisce reato - Conseguenze - Attribuzione della valutazione autonoma al giudice civile del fatto, sotto tutti i profili, nel relativo giudizio civile - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600388-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO

Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioé quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo cod. proc. pen.; inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)