diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 20325 del 20/09/2006 (Rv. 593970 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO | Sentenza penale di assoluzione ex art. 530, cod. proc. pen. - Giudicato - Effetti preclusivi nel giudizio civile - Configurabilità - Fondamento - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593970-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO

In virtù del principio fondamentale di unità della giurisdizione, ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) del nuovo codice di procedura penale il giudicato di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi - quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso- nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato. Sotto il profilo soggettivo, è altresì necessario che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile, e cioè che non soltanto l'imputato ma anche il responsabile civile e la P.C. abbiano partecipato al processo penale. (Nel fare applicazione del suindicato principio in materia di responsabilità da circolazione stradale, con riferimento a giudizio di risarcimento dei danni promosso -in conseguenza di sinistro determinato dalla presenza di una lastra di ghiaccio sulla sede stradale- dal danneggiato nei confronti della società concessionaria dell'appalto della relativa manutenzione, la S.C. ha escluso l'efficacia preclusiva del giudicato di assoluzione ex art. 530, 2° co., cod. proc. pen. formatosi nei confronti del legale rappresentante della società medesima, in quanto tratto a giudizio nella qualità di imputato senza che la stessa venisse anch'essa ivi citata, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. pen., quale responsabile civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)