Sez. 1, Sentenza n. 6559 del 03/12/1988 (Rv. 460873 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - REGIME ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 741 DEL 1981 - DIRITTO DELL'APPALTATORE AL SODDISFACIMENTO DELLE PRETESE SCATURENTI DAL CONTRATTO - TUTELE GIURISDIZIONALI DINANZI AGLI ARBITRI O AL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - PREVIA DISTRUZIONE DELLA CONTROVERSIA AMMINISTRATIVA - OBBLIGO DELLA P.A. DI ESEGUIRE IL CONTRATTO SECONDO LE REGOLE DI CUI AGLI ARTT. 1374 E 1375 COD. CIV. - OMESSA ADOZIONE O COMUNICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PER CONGRUO PERIODO DI TEMPO - CONSEGUENZE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELL'APPALTATORE IN SEDE GIURISDIZIONALE - AMMISSIBILITÀ - PREVIA COSTITUZIONE IN MORA DELL'AMMINISTRAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - REGIME ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 741 DEL 1981 - DIRITTO DELL'APPALTATORE AL SODDISFACIMENTO DELLE PRETESE SCATURENTI DAL CONTRATTO - TUTELE GIURISDIZIONALI DINANZI AGLI ARBITRI O AL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - PREVIA DISTRUZIONE DELLA CONTROVERSIA AMMINISTRATIVA - OBBLIGO DELLA P.A. DI ESEGUIRE IL CONTRATTO SECONDO LE REGOLE DI CUI AGLI ARTT. 1374 E 1375 COD. CIV. - OMESSA ADOZIONE O COMUNICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PER CONGRUO PERIODO DI TEMPO - CONSEGUENZE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELL'APPALTATORE IN SEDE GIURISDIZIONALE - AMMISSIBILITÀ - PREVIA COSTITUZIONE IN MORA DELL'AMMINISTRAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di appalto di opere pubbliche, nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1981 n. 741, le Disposizioni dettate dagli artt. 42, 44 e 47 del capitolato generale approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per cui le domande dell'appaltatore volte a far valere pretese scaturenti dal contratto non sono proponibili davanti agli arbitri o al giudice ordinario se prima non si sia avuta la definizione della controversia in Sede amministrativa, vanno applicate alla luce del principio generale, valido anche per il collaudo, che la pubblica amministrazione è tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto delle norme dettate dagli artt. 1374 e 1375 cod. civ. e non può pertanto ritardare sine die le sue determinazioni paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, di tal ché, trascorso il tempo normalmente e ragionevolmente necessario in relazione alle effettive esigenze dell'esame valutativo, il non aver adottato alcun provvedimento denuncia per sè il rifiuto dell'amministrazione ed il suo inadempimento e l'appaltatore può agire in Sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti senza necessità di mettere preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine. (V 4343/85, mass n 441809; (V 5530/83, mass n 430470).*
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 42, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 44, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)