Sez. 1, Sentenza n. 3111 del 12/01/1984 Ud. (dep. 05/04/1984) Rv. 163531 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - ESPLOSIVI DI OGNI GENERE, DI CUI ALL'ART. 1 LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895 - SIGNIFICATO - FATTISPECIE: INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 678 COD. PEN. A RAZZI E PISTOLETTE LANCIARAZZI.*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - ESPLOSIVI DI OGNI GENERE, DI CUI ALL'ART. 1 LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895 - SIGNIFICATO - FATTISPECIE: INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 678 COD. PEN. A RAZZI E PISTOLETTE LANCIARAZZI.*
Gli "esplosivi di ogni genere", di cui all'art. 1 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), sono concettualmente le "materie esplodenti" di cui all'art. 678 cod. pen. (fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti), ma con una delimitazione più ampia del loro contenuto. Questo, infatti, è tale da comprendere il materiale esplosivo destinato a razzi artificiali, giochi pirotecnici, giocattoli pirici ecc. E da escludere, invece, il requisito della "micidialità che l'art. 1 della legge riferisce esclusivamente agli "aggressivi chimici o altri congegni". (nella specie la suprema Corte ha annullato la decisione del giudice di appello, che aveva ritenuto l'applicabilità dell'art. 678, cod. pen. alla vendita di razzi di vario tipo con bastoncini di legno e di pistolette lanciarazzi). (V mass n 132526; (V mass n 137324; (Conf mass n 141821; (Conf mass n 141822; (Conf mass n 141823; (Conf mass n 155079; (Conf mass n 156077; (Conf mass n 156091; (Conf mass n 157831).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)