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Sez. 3, Sentenza n. 4073 del 03/04/1992 (Rv. 476567 - 01)

Contratti in genere - Simulazione - Prova - Testimoniale | Contratto simulato redatto per iscritto - Azione di simulazione proposta da una delle parti - Accertamento del negozio dissimulato non illecito - divieto di prova testimoniale o per presunzioni - Sussistenza - Ambito di applicazione - Documenti contrattuali - Scritture provenienti da una sola parte o da un terzo - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476567-01

Contratti in genere - Simulazione - Prova - Testimoniale

La domanda di simulazione, qualora sia proposta da una delle parti e tenda all'accertamento di un negozio dissimulato non illecito, incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui se il contratto simulato è stato redatto per iscritto la prova per testi (e per presunzioni) non è ammessa contro il contenuto del documento, risolvendosi l'accordo simulatorio in un patto contrario contestuale alla conclusione del contratto simulato. L'anzidetto divieto della prova testimoniale si applica, per altro, soltanto con riguardo ai documenti contrattuali, formati con l'intervento di entrambe le parti, e non anche alle scritture provenienti da una sola parte o da un terzo, come la bolla di consegna della merce ovvero la fattura formate unilateralmente dal venditore dopo la conclusione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)