Sez. 2, Sentenza n. 4175 del 23/04/1998 (Rv. 514823 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Opposizione - Legittimazione passiva - Pubblico Ministero - Sussistenza - Ministero di Grazia e Giustizia - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Nel procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al perito che abbia prestato la sua opera nel processo penale, ex art. 11 legge 8 luglio 1980 n. 319, il Ministero di Grazia e Giustizia non è contraddittore necessario, né ha poteri di intervento e di impugnazione, essendo la relativa legittimazione riconosciuta al perito, al P.M. e alle parti private. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale nel procedimento "de Quo" che sia stato notificato soltanto al Ministero di Grazia e Giustizia.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 221, Cod. Proc. Pen. art. 232 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)