Sez. L, Sentenza n. 2881 del 10/03/1992 (Rv. 476169 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo | Onere probatorio dell'impossibilità di un'altra riutilizzazione dei lavoratori licenziati - Oggetto - Riferimento a tutte le sedi dell'attività aziendale - Necessità - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo
In tema di licenziamento di una pluralità di lavoratori per giustificato motivo oggettivo, l'onere del datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di un'altra utilizzazione dei lavoratori licenziati va assolto, concernendo un fatto negativo, mediante la dimostrazione - fuori da un rigido prefissato sistema di prova - di fatti positivi corrispondenti, come il fatto che i residui posti di lavoro, riguardanti mansioni equivalenti, fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che, dopo il licenziamento e per un congruo periodo, non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione nella stessa qualifica dei lavoratori licenziati. Tale dimostrazione deve concernere tutte le sedi dell'attività aziendale, essendone sufficiente la limitazione all'azienda cui erano addetti i lavoratori licenziati solo nel caso di preliminare rifiuto dei medesimi a trasferirsi altrove.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)