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Sez. 3, Sentenza n. 10691 del 10/01/2024 Ud. (dep. 14/03/2024) Rv. 286089-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Rinnovazione dell'istruttoria in grado di appello - Disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022 - Immediata applicabilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286089-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazioni, la regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata applicazione nel giudizio di appello, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio "tempus regit actum". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale era stata esclusa la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione, a fronte di un giudizio di primo grado svoltosi con le forme del rito abbreviato).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. I, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)