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Sez. 5, Sentenza n. 17965 del 14/02/2024 Ud. (dep. 07/05/2024) Rv. 286490-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Giudizio abbreviato - Rinnovazione dell'istruttoria in grado di appello - Disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022 - Immediata applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286490-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE

In tema di impugnazioni, la regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata applicazione nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento di giudizio abbreviato, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio "tempus regit actum". (In motivazione, la Corte ha evidenziato che tale ultimo principio va riferito non al momento della presentazione della impugnazione, ma al tempo in cui l'atto del procedimento, ricompreso nel giudizio di impugnazione, viene ad essere compiuto).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Preleggi art. 11 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. I, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)