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Sez. U, Sentenza n. 4135 del 12/02/2019 (Rv. 652852 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | "Prospective overruling" - Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità ampliativo di facoltà e poteri processuali - Invocabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652852-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

Il "prospective overruling" è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, mentre non è invocabile nell'ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato per un'erronea interpretazione delle norme processuali in senso autolimitativo, non indotta dalla giurisprudenza di legittimità, derivando l'effetto pregiudizievole direttamente ed esclusivamente dall'errore interpretativo della parte.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 101 com. 2, Costituzione art. 111 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)