Sez. 3, Sentenza n. 958 del 06/02/1996 (Rv. 495746 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - CONVERSIONE DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI - EFFETTI | Novazione del preesistente rapporto al fine della determinazione del termine di scadenza dell'affitto - Esclusione - Accordo negoziale anteriore alla legge n. 203 del 1982 concernente la cassazione della mezzadria e l'inizio di un affitto - Individuazione della data di scadenza dell'affitto - Compito conseguente del giudice del merito - Accertamento dell'intento novativo o no dell'accordo - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - CONVERSIONE DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI - EFFETTI
La conversione legale di un contratto associativo in affitto di fondo rustico non ha effetto novativo del preesistente rapporto, al fine della determinazione del termine di scadenza dell'affitto, ai sensi degli art. 25 e seguenti in relazione all'art. 2 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ma questa disciplina non è applicabile a un accordo negoziale, stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge, con il quale le parti hanno convenuto di porre termine a una mezzadria e di dare inizio a un affitto, sia per la irretroattività delle nuove norme, che per la diversità delle fattispecie (conversione legale e accordo negoziale), cosicché in questo secondo caso il giudice di merito, per individuare la data di scadenza dell'affitto, dovrà indagare se l'accordo aveva o meno oggetto e intento novativo ai sensi dell'art. 1230 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)