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Sez. 3, Sentenza n. 3655 del 20/02/2006 (Rv. 587189 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Espropriazione presso terzi - Opposizione - Contenuto - Eccezione di impignorabilità del credito verso il terzo - Qualificazione - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Vincolo di impignorabilità ex d.lgs. n. 77 del 1995 - Opposizione dell'ente locale all'assegnazione di somme - Qualificazione come opposizione agli atti esecutivi - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587189-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO

Nell'espropriazione forzata presso terzi, l'eccezione che il credito verso il terzo non è assoggettabile ad esecuzione forzata costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi e non di opposizione all'esecuzione, trattandosi di contestazione attinente non al diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma alla procedibilità di questa, ed alla stessa qualificazione occorre pervenire quando l'eccezione riguardi il fatto che la dichiarazione resa dal terzo sia inficiata da errori, o che la somma da assegnare non sia stata determinata correttamente.Tali principi valgono anche quando il debitore (come nella fattispecie) sia un ente locale che si sia avvalso del potere di destinare a finalità specifiche le somme di sua competenza nei limiti indicati dall'art. 113 del d.lgs. n. 77 del 1995 (modificato dall'art. 39 del d.lgs. n. 336 del 1996 e riprodotto nell'art. 159, secondo comma, del d.lgs. n. 267 del 2000), con la conseguenza che le contestazioni con le quali, sotto profili diversi, l'ente locale fa valere ragioni concernenti il rispetto delle procedure di imposizione del vincolo di indisponibilità sulle predette somme, comportante l'impignorabilità delle stesse ad opera di terzi creditori, configurano motivi di opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 552, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 113 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/06/1996 num. 336 art. 39, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)