Sez. L, Sentenza n. 2346 del 04/04/1986 (Rv. 445472 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ANNULLAMENTO O RETTIFICA DI PRECEDENTE PROVVEDIMENTO - A SEGUITO DI MODIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO O DIRITTO - DISCIPLINA GENERALE DELLA RIPETIZIONE DI INDEBITO - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ANNULLAMENTO O RETTIFICA DI PRECEDENTE PROVVEDIMENTO - A SEGUITO DI MODIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO O DIRITTO - DISCIPLINA GENERALE DELLA RIPETIZIONE DI INDEBITO - APPLICABILITÀ.*
Ove il provvedimento di annullamento o di rettifica dell'INPS relativo ad un precedente provvedimento di assegnazione della pensione o di variazione del contenuto della medesima (revisione, riliquidazione, concessione di supplementi) si fondi - non già su un originario errore dell'istituto - bensì sulla modificazione intervenuta nella situazione di fatto o di diritto che importi la Estinzione del diritto alla prestazione previdenziale, o la diminuzione del suo contenuto, (come in ipotesi di morte della persona a carico per cui il pensionato percepiva la relativa maggiorazione), trova applicazione la disciplina generale della ripetizione d'indebito contenuta nell'art. 2033 cod. civ. e non già il disposto dell'art. 80 R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, che - prevedendo l'irripetibilità delle prestazioni erogate da più di un anno - presuppone l'emanazione da parte dell'INPS di un provvedimento inficiato da errore ed è insuscettibile di interpretazione analogica costituendo un'eccezionale deroga alla suddetta disciplina generale. (V 1860/85, mass n 439783; (V 1140/85, mass n 439271).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)