Sez. L, Sentenza n. 2956 del 26/03/1987 (Rv. 452062 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IRRIPETIBILITÀ DEI RATEI DI PENSIONE ERRONEAMENTE EROGATI - MODIFICAZIONE NELLA POSIZIONE DELL'ASSICURATO - ESTINZIONE DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE O DIMINUZIONE DEL SUO CONTENUTO - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IRRIPETIBILITÀ DEI RATEI DI PENSIONE ERRONEAMENTE EROGATI - MODIFICAZIONE NELLA POSIZIONE DELL'ASSICURATO - ESTINZIONE DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE O DIMINUZIONE DEL SUO CONTENUTO - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
Il principio sancito dall'art. 80 del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, circa l'irripetibilità dei ratei di pensione erroneamente erogati dall'i.N.P.S., costituisce un'eccezione alla ripetibilità dello indebito, sancita dall'art. 2033 cod. civ., e non può ricevere applicazione oltre i casi espressamente previsti e costituiti dalla rettifica di errori nel calcolo o nella liquidazione della prestazione previdenziale. Pertanto, la disciplina del citato art. 80 non è applicabile ove il provvedimento di annullamento o di rettifica da parte dell'i.N.P.S. di un precedente provvedimento di assegnazione della pensione o di variazione del contenuto della medesima (revisione, riliquidazione, concessione di supplementi) si fondi - non già su un errore originario dell'istituto - bensì sulla modificazione, intervenuta nella posizione dell'assistito, che importi l'Estinzione del diritto alla prestazione previdenziale o la diminuzione del suo contenuto. (principio affermato in relazione a fattispecie in cui l'i.N.P.S. aveva fatto valere la cessazione, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 9 della legge n. 1338 del 1962, del diritto dell'assicurata al trattamento minimo sulla pensione di riversibilità, per essere venuta la contitolarità della pensione tra l'assicurata ed il figlio al raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo). (V 2346/86, mass n 445472; (V 679/86, mass n 444238; (V 653/86, mass n 444222; (V 1140/85, mass n 439271).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)