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Sez. L, Sentenza n. 1140 del 11/02/1985 (Rv. 439271 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - ESTINZIONE DEL DIRITTO O UNA MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DEL FATTO SOPRAVVENUTO DETERMINANTE L'ESTINZIONE - RISCOSSIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 80 R.D. N. 1422 DEL 1924 - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439271-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - ESTINZIONE DEL DIRITTO O UNA MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DEL FATTO SOPRAVVENUTO DETERMINANTE L'ESTINZIONE - RISCOSSIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 80 R.D. N. 1422 DEL 1924 - INAPPLICABILITÀ.*

Nel caso di ripetizione, da parte dell'i.N.P.S., di somme indebitamente corrisposte a titolo pensionistico, per avere l'assicurato omesso di comunicare, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 5 della legge n. 55 del 1958 e dall'art. 2 della legge 1338 del 1962, fatti (nella specie, morte del coniuge) sopravvenuti alla liquidazione che fanno venir meno il diritto ad una maggiorazione della pensione, si versa in un'ipotesi d'indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., che legittima l'ente previdenziale a ripetere le somme indebitamente pagate, e non è applicabile l'art. 80, terzo comma, del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 (regolamento per l'esecuzione del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3184, concernente provvedimenti per l'Assicurazione obbligatoria contro l'Invalidità e la vecchiaia), il quale regola in caso in cui l'i.N.P.S. sia incorso in errori nella liquidazione della pensione e stabilisce che le rettifiche di errori, intervenute dopo il decorso dell'anno dalla comunicazione all'interessato, non hanno effetto sui pagamenti corrisposti, salvo che detti errori siano dovuti a dolo dell'interessato. (V 6655/83, mass n 431377; (V 543/83, mass n 425323; (V 4505/81, mass n 415216; (Conf 263/82, mass n 417965; (Conf 6154/81, mass n 416937; (Conf 2589/80, mass n 406331; (Conf 3680/78, mass n 393200).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 55 art. 5, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)