Sez. 5, Sentenza n. 25336 del 12/05/2004 Ud. (dep. 07/06/2004) Rv. 229442 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | False attestazioni del privato, esperto qualificato, riversate in un atto pubblico redatto da pubblico ufficiale, destinate per legge ad attestare la verità dei fatti che ne sono oggetto - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE
Sussiste il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), qualora un esperto qualificato, iscritto in un albo speciale, riversi - così assumendo spontaneamente responsabilità attestativa - in un atto pubblico redatto dal cancelliere, false attestazioni in merito a circostanze di fatto oggetto di percezione diretta, costituenti premessa di un provvedimento dell'autorità (amministrativa o giudiziaria), che in sua assenza dovrebbe o potrebbe disporre l'accertamento d'ufficio. (Fattispecie in cui un funzionario del centro servizi dell'ufficio imposte dirette aveva, in concorso con un ragioniere, formato una falsa perizia estimativa giurata - atto destinato a provare la verità - firmata dal libero professionista, ma preparata dal pubblico funzionario, nella quale si affermava falsamente dinanzi al cancelliere una valore non corrispondente al vero dell'avviamento di una farmacia commerciale, già appartenente a persona deceduta, attribuendole un valore inferiore, per favorire gli eredi in sede di liquidazione dell'imposta di successione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)