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Sez. 5 - , Sentenza n. 47216 del 10/06/2019 Ud. (dep. 21/11/2019) Rv. 277545 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Distrazione di somme da una società ad un'altra del medesimo gruppo - Bancarotta patrimoniale - Esclusione di responsabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277545-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2634 com. 3, Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)