Sez. 3, Sentenza n. 22006 del 13/04/2010 Ud. (dep. 09/06/2010) Rv. 247651 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di cui all'art. 257 T.U.A. - Comma secondo - Natura giuridica.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di cui all'art. 257 T.U. ambientale è estinto dalla bonifica operata, secondo le disposizioni del progetto approvato dall'autorità competente, dal soggetto che ha causato l'inquinamento del sito, a prescindere dalla natura (pericolosa o meno) delle sostanze inquinanti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)