Sez. 4, Sentenza n. 29627 del 21/04/2016 Ud. (dep. 13/07/2016) Rv. 267841 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di cui all'art. 257 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Omessa bonifica - Integrazione - Condizioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini della punibilità della condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, di cui all'art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la condizione negativa della omessa bonifica è integrata in caso di intervento eseguito in difformità da quanto formalmente pianificato e approvato dall'autorità competente ovvero anche quando il soggetto, non dando attuazione al piano di caratterizzazione, impedisce la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)