Sez. L, Sentenza n. 2096 del 25/03/1983 (Rv. 426952 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - DICHIARAZIONE DEL PRESTATORE D'OPERA DI RITENERSI SODDISFATTO E DI NON AVER ALTRO A PRETENDERE OLTRE LE SOMME RICEVUTE - VOLONTÀ DI RINUNCIARE O TRANSIGERE - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - DICHIARAZIONE DEL PRESTATORE D'OPERA DI RITENERSI SODDISFATTO E DI NON AVER ALTRO A PRETENDERE OLTRE LE SOMME RICEVUTE - VOLONTÀ DI RINUNCIARE O TRANSIGERE - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI.*
La dichiarazione con la quale il prestatore d'opera dà atto di avere ricevuto una somma a totale soddisfacimento delle sue spettanze, di non avere altro a pretendere o di rinunziarvi, essendo formulata in termini generici, non può essere ricondotta allo schema negoziale proprio della rinunzia o della transazione se non in presenza di elementi specifici che consentono al giudice di valutare - con apprezzamento incensurabile in Sede di legittimità, se immune da vizi logici o giuridici - come effettivamente sussistente la volontà del lavoratore di rinunziare o transigere. (V 546/80, mass n 404291; (V 4689/79, mass n 401239; (V 4360/79, mass n 400881).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)