Sez. L, Sentenza n. 846 del 06/02/1980 (Rv. 404291 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE DI RITENERSI SODDISFATTO E DI NON AVER ALTRO A PRETENDERE OLTRE LE SOMME RICEVUTE - RINUNZIE - ESCLUSIONE - AZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI NON ANCORA SODDISFATTI - ESPERIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE DI RITENERSI SODDISFATTO E DI NON AVER ALTRO A PRETENDERE OLTRE LE SOMME RICEVUTE - RINUNZIE - ESCLUSIONE - AZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI NON ANCORA SODDISFATTI - ESPERIBILITA.*
Le mere dichiarazioni del lavoratore di ritenersi tacitato e soddisfatto delle proprie pretese e di non avere altro a pretendere oltre le somme percepite, costituiscono delle espressioni di convincimento dell'interessato circa la esattezza e la sufficienza delle competenze e delle indennita riscosse, senza alcun contenuto ed efficacia di rinunzia, e non precludono al dichiarante, ove il giudizio da lui espresso si riveli erroneo, la possibilita di agire, nel termine di prescrizione, e senza il verificarsi della decadenza di cui all'art 2113 cod civ, per il riconoscimento dei diritti che non siano stati effettivamente soddisfatti. (V 4689/79, mass n 401239; (V 4608/79, mass n 401122; (V 4360/79, mass n 400881; (V 2256/79, mass n 398604).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)