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Sez. 2, Sentenza n. 24680 del 21/11/2006 (Rv. 593214 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Impugnazione proposta da uno solo (o contro uno solo) dei debitori solidali - Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'altro condebitore - Esclusione - Fondamento - Insussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593214-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

L'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, con la conseguenza che se sia uno solo di essi a proporre appello (o questo sia formulato solo nei confronti di uno solo di essi), il giudizio può legittimamente proseguire senza dover estendere necessariamente il contraddittorio nei confronti degli altri, non rientrandosi in una delle ipotesi previste dall'art. 331 cod. proc. civ.. (Nella specie la S.C. ha, perciò, confermato sul punto l'impugnata sentenza, con la quale era stato escluso che il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore realizzasse un caso di litisconsorzio necessario, comportante, come tale, qualora l'impugnazione fosse stata proposta contro uno solo di questi due soggetti, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'altro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1944, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)