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Sez. 1, Sentenza n. 5275 del 12/06/1997 (Rv. 505136 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Solidarietà passiva - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505136-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

La solidarietà passiva non comporta sul piano processuale inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario, con conseguente esigenza di integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. Ad evitare la dispersione delle distinte impugnazioni eventualmente proposte contro la stessa decisione e sufficiente la "litis denuntiatio", mediante la notifica prevista dall'art. 331 cod. proc. civ., ovvero, in difetto di essa, e con risultato equipollente, la preclusione di ulteriori impugnazioni per l'avvenuta decorrenza dei termini all'uopo stabiliti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)