Sez. L, Sentenza n. 2525 del 19/03/1988 (Rv. 458271 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CODICE DISCIPLINARE - CONTENUTO - ESTREMI - ANALITICITÀ E SPECIFICITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CODICE DISCIPLINARE - CONTENUTO - ESTREMI - ANALITICITÀ E SPECIFICITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Al fine dell'osservanza dell'art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, non è necessario che il codice disciplinare contenga un'analitica e specifica predeterminazione delle infrazioni e - in relazione alla loro gravità - delle corrispondenti sanzioni secondo il rigore formale proprio del sistema sanzionatorio penale statuale, essendo sufficiente per la sua validità che esso sia redatto in Forma che renda chiare le ipotesi di infrazioni, sia pur dando una nozione schematica e non dettagliata delle varie prevedibili o possibili azioni del singolo, e che indichi, in corrispondenza, le previsioni sanzionatorie, anche se in maniera ampia e suscettibile di adattamento secondo le effettive e concrete inadempienze. L'apprezzamento espresso al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (Conf 277/87, mass n 450023, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)