Sez. 3, Sentenza n. 5404 del 30/04/1996 Ud. (dep. 30/05/1996) Rv. 205784 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Fattispecie estintiva di cui all'art. 39 comma ottavo legge n. 724 del 1994 - Reato ex art. 1 sexies legge n. 431 del 1985 - Applicabilità - Condizioni - Causa estintiva di cui all'art. 22 legge n. 47 del 1985 - Inapplicabilità - Ragione.
EDILIZIA - IN GENERE
La particolare fattispecie estintiva prevista dal comma ottavo dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 si applica anche al reato di cui all'art. 1 sexies legge n. 431 del 1985, presuppone la presentazione di un'istanza di condono edilizio o di "conversione" della concessione in sanatoria ex artt. 13 e 22 legge n. 47 del 1985 in quella prevista dal capo quarto della stessa legge, il pagamento integrale dell'oblazione dovuta, il rilascio di una concessione in sanatoria con le caratteristiche proprie di detto capo della citata legge e dell'autorizzazione paesaggistica. L'inapplicabilità della speciale causa estintiva stabilita dall'art. 22 legge n. 47 del 1985 al reato previsto dall'art. 1 sexies legge n. 431 del 1985 si fonda sui connotati peculiari di due discipline difformi e differenziate, legittimamente e costituzionalmente distinte, e sulla tutela prodromica del paesaggio cui è deputata la contravvenzione in esame, sicché non si vuole consentire alcuna modificazione senza il preventivo controllo dell'autorità amministrativa, escludendo di porre la pubblica amministrazione competente dinnanzi al fatto compiuto, e sulla natura di reato formale o di disobbedienza riconosciuto in maniera uniforme da dottrina e giurisprudenza.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)